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PROBLEMATICA.
D.LGS 205/2006 - D.LGS 21/2014
Aggiornato al 13 giugno 2014
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si
intende per :
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivitΰ imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta ;
...
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce
nell'esercizio della propria attivitΰ imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
Art. 63. Passaggio del rischio
1. Nei
contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di
provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del
danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si
trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o
un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente
in possesso dei beni. 2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore giΰ
nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo
sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta
dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei
confronti del vettore.
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